La società tra avvocati nella forma della cooperativa sta vivendo una nuova primavera. Stiamo assistendo la nascita di nuove compagini e, anche grazie al successo del webinar di AIGA del 16 marzo, con il dott. Enrico De Pascale numerose richieste di informazioni.
Questa forma societaria, già presente nel Codice Civile e utilizzata in molti settori, compreso quello bancario e assicurativo, è stata estesa ai professionisti dal “Decreto concorrenza” del 2017, convertito nella legge 124 del 4 agosto 2017 che ha aggiunto un articolo alla legge professionale forense del 2012.
Rispetto alla più tradizionale forma della Associazione professionale e alle altre Società tra avvocati (Sta), società di capitali, la Sta coop si caratterizza per alcuni importanti aspetti che la rendono particolarmente calzante e utile per l’esercizio collettivo della professione forense.
Quando è consigliabile la cooperativa tra avvocati
La formula si adatta particolarmente ai giovani, anche per i bassi costi di costituzione e manutenzione, ma è utile e consigliabile tutte le volte che ricorra una serie di requisiti:
- quando la compagine dei professionisti sia organizzata in modo non verticistico, cioè il gruppo di avvocati che intendano lavorare insieme si riconosca in un sodalizio tra pari e non in una struttura gerarchica piramidale;
- se c’è interesse a far crescere i collaboratori o ad acquisire nuovi soci. La cooperativa consente infatti di prospettare una carriera per i collaboratori non soci o l’ingresso lateral di altri professionisti con proprio portafoglio in modo molto semplice. Non c’è bisogno del notaio, né di distribuire quote polverizzando il capitale sociale, né di modificare drasticamente gli assetti di governance.
Se un socio entra o esce non c’è bisogno del notaio, né di passaggi di quote, né di modificare drasticamente gli assetti di governance.
- Quando i professionisti che la compongono “stanno bene insieme” anche se il loro lavoro e conseguente fatturato non è omogeneo. La cooperativa tra avvocati consente infatti di riconoscere a ciascuno dei soci un compenso formato da un fisso, un variabile, un bonus e, soprattutto, di distribuire ai soci gli “utili” dell’attività anche in misura differente tra loro a seconda delle preferenze stabilite nel regolamento.
- E infine, quando c’è interesse alla semplificazione della gestione e si persegue un risparmio fiscale.
I pregiudizi sulla cooperativa tra avvocati
Il più diffuso pregiudizio rispetto alla cooperativa tra avvocati è legato al concetto di “scopo mutualistico” previsto dal Codice Civile all’art. 2511.
Spesso infatti si confonde il concetto di mutualità con la finalità non lucrativa, male interpretando lo spirito della legge.
Chi incorre in questo errore confonde la cooperativa S.r.l. con le cooperative sociali, ma la prima è una società di capitali con scopo di lucro, le seconde sono società no profit.
Altre volte la confusione avviene tra il concetto di scopo mutualistico e il regime fiscale opzionale di mutualità prevalente, quest’ultimo non consigliato nel caso della cooperativa tra avvocati.
Anche in questo caso il pregiudizio genera l’impressione che la cooperativa non consenta ai suoi soci di esercitare una attività remunerativa, con lo scopo di migliorare i guadagni e quindi che non sia professionalmente adeguata. Niente di più sbagliato.
L’Alleanza Internazionale Cooperativa, nella Dichiarazione di Identità Cooperativa, ha definito questa forma sociale come:
«un’autonoma associazione di persone che, volontariamente, si uniscono per soddisfare i propri comuni bisogni economici, sociali e culturali, per il tramite di un’impresa di proprietà comune e democraticamente controllata»
Si tratta insomma di quella che gli inglesi definirebbero una partnership.
I vantaggi della società cooperativa tra avvocati
La cooperativa tra avvocati invece presenta numerosi vantaggi se ricorrono i presupposti cui si è accennato.
In l’assenza di una gerarchia verticistica tra i soci, questa forma sociale consente di semplificare l’attività e di rispondere con strumenti adeguati alle sfide professionali del futuro.
- Innanzitutto la cooperativa, a differenza del più diffuso strumento dell’associazione professionale, è una società a responsabilità limitata. Se questo può contare poco per i soci fondatori, ha molta importanza per tutti coloro che entrano in società dopo, magari venendo “promossi”. Nell’associazione si ritroverebbero illimitatamente e solidalmente responsabili, nella coop no.
- Il più significativo vantaggio però riguarda la possibilità che tra lo studio in forma di società cooperativa e i singoli soci avvocati si instauri un rapporto di lavoro che è, sotto il profilo fiscale, parificato a quello dipendente.
Questa opportunità è negata in tutti gli altri casi. L’avvocato socio di una coop, dunque, percepirà uno stipendio dallo studio di cui è comproprietario e potrà uscire dall’incubo della partita IVA. Dal punto di vista previdenziale invece non cambierà nulla: l’avvocato verserà alla Cassa forense i contributi proporzionali al suo reddito.L’avvocato socio di una coop, percepisce uno stipendio dallo studio di cui è comproprietario e potrà uscire dall’incubo della partita IVA
- Il secondo vantaggio è quello della elasticità regolamentare e contrattuale nei rapporti tra socio e società, in termini di commisurazione dello stipendio e di modalità di computo dei compensi. La società infatti ha piena libertà di individuare il meccanismo retributivo purché lo disciplini in un apposito regolamento.
- Per effetto della contabilità per competenza e del regime lavorativo, il socio paga la Cassa solo su quello che effettivamente percepisce dalla cooperativa (e non su quello che fattura, se esercita a Partita IVA). Con la cooperativa quindi si è certi della diretta proporzione tra il reddito effettivamente percepito dal professionista e il calcolo del contributo soggettivo alla Cassa Forense. Si paga sul reddito, non sull’imponibile IRPEF.
- Il regime delle detrazioni della cooperativa è molto più favorevole rispetto a quello del libero professionista a partita IVA e, in buona parte, anche rispetto alle altre forme di società e all’associazione professionale. Utilizzando al meglio questo regime (in tema di trasferte, rimborsi, acquisti di mezzi e altro), si ottiene un risparmio fiscale.
- Da ultimo una differenza di non poco conto tra la Sta cooperativa e le associazioni professionali o le società a responsabilità limitata tra avvocati riguarda il regime, non solo fiscale, degli utili. I margini che lo studio produce a fine anno in ogni altra forma sociale sarebbero tassati. Nella cooperativa invece, possono essere redistribuiti tra i soci con i criteri fissati liberamente nel regolamento senza aggravi fiscali.
Altri articoli che riguardano la cooperativa tra avvocati:
- Coop un modello vincente – Rivista Avvocati 4 ottobre 2019
- Debutta lo studio in cooperativa – Il Sole 24 Ore 27 settembre 2017
The post La cooperativa tra avvocati vive una nuova primavera appeared first on Paris&Bold.